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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’


NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’
Con la legge di conversione del c.d. “Decreto fiscale” sono state introdotte alcune disposizioni urgenti che modificano l’art. 10 del Codice della strada in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità. Al comma 2, la lettera b è sostituita dalla seguente:
il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi,
a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10 -bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione.
Fermo quanto previsto dal comma 10 -bis , i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”.
Inoltre, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare queste linee guida definiscono le modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con le infrastrutture stradali, le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto eccezionale, le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle infrastrutture stradali, le specifiche modalità di verifica, di monitoraggio e controllo e le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.
Fino al 30 aprile 2022, rimane in vigore la norma vigente fino al 9 novembre 2021 e l’efficacia fino alla loro scadenza delle autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

 

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