NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI AUTOTRASPORTATORI
A causa della pandemia il Governo italiano ha stanziato contributi a fondo perduto per diversi settori economici per ristorarli delle perdite subite a causa delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica. Tra questi ci sono gli autotrasportatori, che grazie alla legge che converte il Decreto Ristori bis, introduce all’art. 73 bis un particolare contributo a fondo perduto per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori nel 2018 a causa del crollo del ponte Morandi di Genova.
In occasione di questa tragedia il Governo dell’epoca intervenne con una misura agevolativa per venire incontro a tutti gli autotrasportatori, che a causa del crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, furono costretti a percorrere tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita dalle aree urbane e portuali, sostenendo quindi maggiori costi. Ebbene per venire incontro alle esigenze di allora, fu emanato un decreto legge che concesse ai poveri autotrasportatori dei contributi a fondo perduto per ristorarli di queste maggiori spese per il consumo aggiuntivo di carburante e anche se il 3 agosto 2020 il nuovo ponte è stato inaugurato e nuovamente aperto al traffico, con la pandemia dello scorso anno questi disagi si sono ancora di più accentuati ed è per questo che la legge di conversione del Decreto Ristori bis ha stanziato un ulteriore contributo pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non può superare l’importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti in precedenza.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell’art. 73 bis della legge di conversione del Decreto Sostegni bis, anche ai fini del rispetto del limite di spesa come sopra indicato nonché dell’acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi dell’idonea documentazione comprovante l’importo corrisposto a titolo di imposte.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2015, come rifinanziato ai sensi dell’art. 77, comma 7, del Decreto Sostegni bis.
L’efficacia delle presenti disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
« Guarda tutte le news