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RIPOSO SETTIMANALE AUTISTI, NON NECESSARIA LA PROVA


RIPOSO SETTIMANALE AUTISTI, NON NECESSARIA LA PROVA
Come stabilito dal regolamento CE 561/2006, gli autisti professionisti non possono superare le 9 ore di guida giornaliere. Questo limite può essere sforato di un’ora, quindi si può guidare per un massimo di 10 ore, ma solo per due volte alla settimana.
Il riposo si può fare in cabina o in altri posti, purché l’autista rispetti il limite, di cui sopra abbiamo parlato, ma ci sono alcuni europei, tra cui l’Italia, in cui è vietato fare il riposo lungo in cabina, perché siccome godere del riposo lungo in cabina equivale a non goderne, i Ministeri dell’Interno europei considerano che chi lo trascorre in cabina supera di oltre il 20% i limiti orari previsti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo con sanzioni molto salate che vengono comminate.
La Commissione Europa nei giorni scorsi ha precisato che per dimostrare che l’autista non ha svolto il riposo settimanale regolare in cabina, le Autorità che vietano il riposo lungo in cabina, non possono pretendere la documentazione che certifichi il fatto che l’autista abbia riposato altrove, cioè in albergo o in altre strutture ricettive. Infatti, le ricevute degli alberghi non sono previste dall’art. 36 del Regolamento 165/2014, ossia quello che elenca i documenti che l’autista deve presentare nel caso di controlli su strada per dimostrare la regolarità della sua posizione lavorativa, del veicolo e del trasporto. Quindi, la Commissione europea ribadisce il suo “no” al riposo settimanale in cabina, ma afferma che l’unico modo per verificare la legittimità della norma è cogliere sul fatto l’autista durante il riposo stesso.
In caso di sanzioni comminate dopo la richiesta di documentazione, la Commissione raccomanda le imprese di prendere contatto con le autorità competenti per chiedere il rimborso dell’eventuale sanzione comminata.

 

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