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FERMO AMMINISTRATIVO DI UN CAMION: COSA FARE?


FERMO AMMINISTRATIVO DI UN CAMION: COSA FARE?
Come tutti i beni mobili registrati, anche il camion può essere soggetto a fermo da parte della pubblica amministrazione per debiti non pagati (contributi previdenziali o tasse varie) o per sanzioni comminate in seguito ad una violazione del codice della strada.
A questo proposito tanto per citare un esempio, l’art. 216 del codice della strada prevede che se si circola con la patente ritirata o si è sprovvisti della carta di circolazione o altri documenti importanti per il trasporto, la Polizia Stradale in sede di accertamento della violazione può applicare come sanzione accessoria il fermo amministrativo del mezzo.
Nonostante la procedura sia regolare, il fermo amministrativo di un camion o di un autocarro per “uso terzi”, che sono veicoli aziendali, può essere illegittimo, perché sono beni strumentali che l’azienda utilizza per l’esercizio della propria attività. In passato era possibile ottenere l’annullamento del provvedimento di fermo, se l’azienda dimostrava che quel veicolo era indispensabile per l’azienda per la normale prosecuzione dell’attività; invece oggi con il Decreto del Fare, entrato in vigore il 21 agosto 2013 dal Governo Letta, non è più necessario provarne l’indispensabilità, ma è importante che il mezzo sia di proprietà dell’azienda. Il fermo, in questo caso, diventa illegittimo, perché non consente all’azienda di svolgere la propria attività in modo adeguato con conseguente rallentamento dell’impresa e quindi avere una drastica perdita di clienti.
Certo detto così, allora nessuno pagherebbe più le tasse o le multe, perché tanto c’è questa “escamotage” per ottenere l’annullamento del fermo, ma la giurisprudenza ha voluto salvaguardare il princìpio della continuità aziendale rispetto all’esigenza cautelare della pubblica amministrazione, perché se il debitore, per quanto inadempiente possa essere, bisogna comunque permettergli di continuare a lavorare e di guadagnare in modo poi da pagare i suoi debiti.

 

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