LOCAZIONE DI AUTOCARRI IN LEASING TRA IMPRESE VETTORIALI
In tema di locazione di autocarri esiste una particolare disciplina che bisogna rispettare per non incorrere in sanzioni; esiste, pertanto, l’art. 84 del codice della strada che stabilisce che il veicolo locato debba essere di proprietà dell’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori che ha locato il veicolo.
Nel rapporto di leasing, l’impresa locataria non è proprietaria del veicolo, finché non paga tutte le rate del finanziamento, ma è semplicemente detentrice del bene, mentre rimane proprietaria la finanziaria che ha concesso il prestito. Non è questa una sottigliezza giuridica di poco conto, perché molte imprese ricorrono al credito per l’acquisto di un autoveicolo ed è frequente che un’azienda lo affitti a un’altra nell’esercizio della sua attività di autotrasporto merci in conto terzi. E allora che cosa fare per non incorrere nell’errore di pagare sanzioni pecuniarie non dovute?
La direttiva UE n. 2006/1 in materia di locazione di veicolo, parla di semplice disponibilità e l’azienda che compra in leasing, ha il possesso e quindi la disponibilità del bene del veicolo. Una volta tanto le direttive europee sono molto più elastiche rispetto alla normativa nazionale e a fronte di questa elasticità che il Ministero dell’Interno ha diramato nell’aprile 2018 agli organi di polizia in tutte le sue componenti una nota, nella quale si ribadisce questa disponibilità, perché avvalora la circostanza che il veicolo acquistato in leasing da un’impresa di trasporto reca sulla carta di circolazione la posizione d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori dell’impresa locataria e non dell’impresa finanziaria che, tra le altre cose, non potrebbe locare il veicolo che gli appartiene affinché sia utilizzato per trasporti in conto terzi.
Grazie a questo chiarimento fornito dal Viminale, la locazione senza conducente di un autocarro in leasing non comporta alcuna sanzione, perché per i motivi sopra citati non s’incorre nel divieto di sub-locazione e per disponibilità dei veicoli nell’attività di autotrasporto per conto di terzi; s’intende non solo a titolo di proprietà, ma anche usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, locazione senza conducente e comodato.
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