news

Obbligo di redazione del POS: termini e condizioni


Obbligo di redazione del POS: termini e condizioni
Tutto ebbe inizio quando alcuni anni fa un operaio, che era dipendente di una ditta che stava realizzando alcune unità abitative, rimase ucciso per folgorazione durante l’operazione di fornitura di calcestruzzo mediante l’utilizzo di una betonpompa, a causa del contatto di una parte dell’attrezzatura di somministrazione con una linea elettrica che attraversava il cantiere edile.
I familiari del lavoratore defunto presentarono una denuncia per omicidio colposo per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro con conseguente domanda di risarcimento danni nei confronti del titolare dell’azienda esecutrice, di quello dell’azienda che si occupò della fornitura di calcestruzzo con la betonpompa, nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
La vicenda fu oggetto di un lungo contenzioso legale; in particolare per quello che riguarda la posizione dell’azienda che fornì la betonpompa, il suo titolare negò ogni addebito, sostenendo che non era obbligato alla redazione del POS(Piano Operativo della Sicurezza) perché era secondo la tesi aziendale un semplice fornitore di calcestruzzo e quindi non direttamente responsabile nell’esecuzione dei lavori di costruzione.
La Suprema Corte, però, con una pronuncia giurisprudenziale la pensò diversamente e respinse il ricorso del ricorrente, sostenendo che l’impresa non si era limitata alla mera fornitura di calcestruzzo con il suo mezzo, ma aveva messo a disposizione anche due dipendenti e, in particolare, un lavoratore esperto con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile, che era un’operazione ben precisa, comportando, quindi, un contributo tecnico ed esecutivo non indifferente da parte del personale della ditta. In sostanza la prestazione d’opera della ditta fornitrice interveniva anche nell’esecuzione dell’opera e non si limitava alla semplice fornitura del materiale da costruzione.
La Corte di Cassazione, quindi, non ha fatto altro che richiamare espressamente la circolare del 2007 del Ministro del Lavoro che prevede l’obbligo di redazione del POS in capo alle ditte che partecipano in maniera diretta all’esecuzione dei lavori di costruzione in muratura e a tutte quelle aziende che forniscono il calcestruzzo con autopompa o betonpompa.
Alla luce di questa decisione giurisprudenziale la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 con la quale si stabilisce l’obbligo di redazione del POS e del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) anche alle aziende fornitrici, purché ci sia anche cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni sulla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l’azienda appaltatrice.

 

« Guarda tutte le news

 

Galia

Strada Marsala, 33/bis - Fontanasalsa (TP)
Tel. +39 336 894047 - +39 0923 865011 - +39 0923 865355
Email: info@galiasrl.it

P. I.: 01896010814

Powered by First Web

Cookie policy | Privacy policy